Menu principale:
Nei primi anni 90 si è attivamente impegnato,ancora procuratore legale, nell’ambito della propria professione di AVVOCATO , per l’affermazione della legalità nel campo del diritto di autore e relativo sfruttamento commerciale di titoli musicali, inoltrando differenti denunce e segnalando la materia alla SIAE ed agli organi legislativi, con successive modifiche normative nella medesima materia.
Negli anni 1992/1994 si è attivamente impegnato, tramite iniziative legali e per conto dell’A.N.D.I ( associazione nazionale dentisti italiani), per censurare il comportamento di differenti persone, esercenti la professione abusiva di medico odontoiatra, presso gli Organi requirenti della Procura di Roma e sensibilizzando interventi legislativi per la modifica dell’art. 348 cp.
Negli anni 1994/1995 si è attivamente impegnato, tramite iniziative legali dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, per censurare comportamenti dolosi del cartello delle Compagnie petrolifere in relazione all’ipotesi di reato, previsto dall’art. 437 cp, di omissione dolosa di cautele atte a prevenire infortuni sul lavoro. In particolare ha assistito un inventore che aveva realizzato un dispositivo, che collocabile su tutti gli impianti di distribuzione di carburante, in fase di erogazione del carburante, eliminava le esalazioni dei vapori di benzene e degli idrocarburi aromatici, cancerogeni non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutti i cittadini comuni, come sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Negli anni 1996/1997, tramite incisive azioni legali civili e penali e per conto di propri assistiti, ha denunciato fatti di usura all’interno di istituti bancari di primaria importanza ed ha collaborato con associazioni anti-racket.
Negli anni 1997/2000, a seguito di una incisiva azione investigativa solitaria , effettuata sul campo e senza alcun mezzo finanziario, ha dato origine, tramite denunce ed in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Roma, allo scandalo NAZIONALE di “AFFITTOPOLI”, in particolare con riguardo alle case appartenenti alla collettività e gestite dagli enti statali ( INPS, Inpdap ecc.. ) e società immobiliari costituite per quel peculiare fine, e ubicate in zone di prestigio, affittate a canoni irrisori alla “casta”, seguita e riportata dall’organo di stampa di Vittorio Feltri "Il GIORNALE", unico QUOTIDIANO che ha ampiamente offerto notizie genuine e trasparenti ai cittadini sul malcostume della politica italiana. In tale contesto giudiziario ha dato origine all’iniziativa libera di un comitato promotore teso a invitare tutti i cittadini di ogni parte di Italia a denunciare fatti similari alle varie Procure territoriali della Repubblica, con lo slogan “ Istigazione alla legalità”, riportato sul quotidiano Il “Giornale” di Vittorio Feltri. Sul caso vi è anche un'intervista personale svolta del dott. De Gregorio nel settimanale "OGGI".
Dal 2002 sino al 2007 ha dato origine ad una serie di iniziative volte a tutelare i diritti dei consumatori, anche attraverso denunce agli Organi Inquirenti, per le cartelle pazze notificate, dopo che le medesime erano già state annullate e la cui gestione è affidata a società municipalizzate. Attualmente il fascicolo è al vaglio degli Organi Giudiziari.
IN DATA 26.02.2014, dopo aver avviato una procedura di responsabilità sin DAL 1997, è riuscito a far affermare EX. ART. 2049 COD. CIV. LA RESPONSABILITA' CIVILE DI UN ISTITUTO BANCARIO A CAUSA DEI FATTI ILLECITI COMMESSI DA UN SUO DIRETTORE CHE HA ECONOMICAMENTE POLVERIZZATO UNA IMPRESA E LA FAMIGLIA DI QUESTO IMPRENDITORE TRAMITE UN VORTICOSO GIRO DI USURA. L'AVV. MAURIZIO COLANGELO E' RIUSCITO A VINCERE DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE QUESTA BATTAGLIA FACENDO AFFERMARE UN IMPORTANTE PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO NELLA STATUIZIONE CASS. CIV. SEZ. I - N. 4519/14 DEPOSITATA IL 26.02.2014, IN RELAZIONE ALLA GRAVE RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO DI CREDITO E RICONDUCIBILE AI FATTI COMMESSI DAI PROPRI DIPENDENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA BANCA E SECONDO TALE STATUIZIONE GIUDIZIALE I CONTROLLI PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI DEVONO ESSERE SVOLTI CON PARTICOLARE RIGORE, IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARE NATURA DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DI ESERCIZIO DEL CREDITO, DEI CONTROLLI E DEI VINCOLI PUBBLICISTICI ED ANCHE DELLA PARTICOLARE INTENSITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLA BANCA STESSA ED ALLA LORO CORRETTEZZA E LEALTA' CON RIGUARDO AI COMPORTAMENTI DEI PREPOSTI ALLE SINGOLE INCOMBENZE ( IL TESTO INTEGRALE DI PAG 10 è A DISPOSIZIONE SUL SITO NEL LINK NEWS) LA SENTENZA SOPRAINDICATA HA CASSATO LA SENTENZA DI GRAVAME IN RLAZIONE ALLA QUESTIONE SOLLEVATA EX ART. 2049 CC ED HA INDICATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO CUI SI DOVRA' UNIFORMARE LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE SPESE GIUDIZIALI DI LEGITTIMITA'.
Dal 2013 lo Studio Legale dell'AVV MAURIZIO COLANGELO, AVVALENDOSI DI DOCENTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE dell'Università, patrocina le cause dinanzi alle Supreme Giurisdizioni con esclusivo riferimento a questioni pregiudiziali interpretative SOLLEVATE DINANZI A TALI CURIE GIUDIZIARIE, da rimettere alla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, tramite il rinvio pregiudiziale che è previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (in breve «TUE») e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in breve «TFUE»). Esso mira a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale diritto in seno all'Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea ( CGUE), in via pregiudiziale, questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione E DISCUSSIONE PRESSO LA SUA SEDE NATURALE IN LUSSEMBURGO ( CORTE GIUSTIZIA EUROPEA). Tale attività viene svolta anche in esecuzione di recente Raccomandazioni della CGUE relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale,Raccomandazioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2016/C 439/01 in data 25/11/2016. L'Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in breve «TFUE») sancisce: “La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.